Democrazia paritaria: una questione non meramente “quantitativa”

La democrazia paritaria può essere definita come la costruzione di uno spazio pubblico – e istituzionale – in cui tra uomini e donne vi sia una relazione non più gerarchica, ma appunto “alla pari”, essendo gli uni e le altre pienamente parte del “vivere insieme”, di una cittadinanza che si articola e si completa nei due generi. Essa rinvia ad un percorso che – entro un approccio giuridico-istituzionale, nonché costituzionalistico – attraversa l’intera storia del Novecento1.

Cittadinanza, rappresentanza, costituzioni – scaturite a lungo, è sempre bene esplicitarlo, in un contesto in cui le donne non esistevano (non potendo né votare, né essere elette, né partecipare ai processi costituenti di scrittura delle carte costituzionali) – devono fare i conti la rivendicazione dell’eguaglianza tra i sessi, ossia con la prospettiva della parità. Cittadinanza “di genere” e rappresentanza “di genere” sono espressioni che nelle ricostruzioni a posteriori scandiscono questo percorso che, dopo i regimi totalitari2, pone la parità (e l’ideale della democrazia paritaria che si accompagna a quella di emancipazione3) come questione costituzionale, oltre che politica e sociale.

Nell’articolato e complesso percorso di attuazione delle costituzioni, a un certo punto, si afferma la consapevolezza che la potestà legislativa dev’essere esercitata con la piena partecipazione di entrambi i generi: la formazione delle norme e le decisioni a queste connesse devono effettivamente – e non solo formalmente – restituire la partecipazione attiva di entrambi i sessi. Entro questa visione il passaggio fondamentale, e per nulla immediato, diviene quello di avere a ogni livello organi rappresentativi «“davvero” più rappresentativi, che diano cioè una “rappresentazione” più reale e veritiera delle due anime che compongono il genere umano»4.

Si sviluppano così ragionamenti che in Italia e in altri paesi, nel corso degli anni Ottanta e Novanta del Novecento, sostengono l’inevitabile obbligo di “integrare” la rappresentanza praticata per decenni, con l’esclusione di fatto delle donne dai processi decisionali5: un’esclusione ritenuta inconciliabile con l’idea di democrazia, traducendosi nella «assenza della maggioranza del “popolo sovrano” dalle sedi politico-decisionali»6. La cornice nella quale si colloca la questione della democrazia paritaria è, dunque, quella della rappresentanza7 e, più in particolare, della rappresentanza di genere, che si accompagna alla cittadinanza di genere8.

I vari strumenti, denominati con espressioni sovente sovrapposte – «azioni positive», «quote (di genere)», «quote elettorali» (definite anche, entro un esercizio di stereotipizzazione, «quote rosa»9), «preferenza di genere», «equilibrio di genere», «correttivi paritari» (che, in tempi recenti, hanno condotto a supportare le analisi anche mediane l’uso di fonti statistiche10) – consentono, tutti insieme, di misurare il passaggio dalla «democrazia al maschile»11 alla consapevolezza di una «democrazia incompiuta»12.

La democrazia paritaria, che può adottare «azioni positive» senza per questo esaurirsi (come sembrano volere le sue interpretazioni prevalenti) nella loro percentuale o quota di attuazione, consente di «ampliare lo sguardo» così da poter immaginare, seguendo gli «indizi del possibile», un «mutamento del piano complessivo – materiale e immateriale – dei sistemi democratici»13. Di fatto essa costituisce un progetto, imperniato su una diversa idea di eguaglianza, che si nutre delle acquisizioni delle diverse correnti del femminismo e che teoricamente dichiara il suo debito rispetto alle formulazioni messe a punto, per esempio, da una giusfemminista, prematuramente scomparsa, come Letizia Gianformaggio.

Questo “ampliamento”, che scaturisce dal genere considerato non come essenza quanto piuttosto come categoria critica e costruttiva, ha una portata inedita perché permette di vedere dal margine qualcosa che chi sta al centro non riesce a vedere, e che dunque rivoluziona al tempo stesso anche lo spazio del margine (il luogo dello spazio domestico dove tradizionalmente stanno le donne): esso da spazio di privazione diventa, come hanno insegnato bell hooks e il femminismo black, «vantaggio epistemico», ambito che diviene, per effetto di un processo di ribaltamento, privilegiato14.

Un vantaggio effettivo, quello che si produce, che permette di assumere la situazione reale delle donne reali come punto di interrogazione e smontaggio dell’apparato categoriale della politica e delle sue configurazioni giuridiche e, anche, di comprendere quanto i quesiti posti da quella che è stata a lungo definita outsider jurisprudence siano divenuti cruciali: centrali, a tal punto, da sfidare i paradigmi teorici consolidati, la configurazione stessa del diritto, nonché le forme tradizionali della politica.

Nel nostro paese, tuttavia, il tema della parità di genere pare sin troppo spesso confinato tra i tecnicismi dei disegni di legge in materia elettorale (Italicum, Legge 52/2015) e proposte di riforma costituzionale (da ultimo quella bocciata dalla grande maggioranza del popolo italiano con il referendum del 4 dicembre 2016), rischiando di perdere la dimensione sistematica imperniata su un effettivo principio di eguaglianza che si traduca, effettivamente, in azioni positive, volte alla realizzazione di una democrazia paritaria non solo quanto all’accesso ma anche alla possibilità di statuizione15. In altri termini, rischia di essere rinchiuso, in maniera pressoché esclusiva, all’interno delle istituzioni entro un approccio meramente quantitativo, di calcolo delle presenze, che sovente origina “contenziosi giurisprudenziali”, anziché animare “conflitti produttivi”. Discussioni tecniche, proceduralistiche, per addetti ai lavori, distanti dai bisogni e dalla vita quotidiana delle donne: a questo, in un’opinione pubblica che dà ormai per acquisite le “conquiste di parità”, rischia di essere ridotta la questione paritaria, a una “questione di posti”.

Ad uno sguardo critico, pare che dal conflitto politico si sia passati al mero contenzioso giudiziario e che all’eguaglianza (nel suo senso sostanziale) e alla libertà, nonché ad un progetto di trasformazione qualitativa della società, si sostituisca la percentuale di donne che “occupano posti” nelle istituzioni (una questione statistica, di tipo meramente quantitativo). La democrazia paritaria può assumere, invece, una diversa fisionomia, che fuoriesce da ristrette coordinate giuridico-istituzionali ma che, al tempo stesso, interseca il piano politico concreto e la pratica di costruzione dei diversi livelli chiamati ad agirlo (in sostanza, l’«insieme preciso di pratiche concrete» con cui può essere identificata la cittadinanza come «processo in costruzione»16).

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, non esistono modelli d’azione validi in astratto; ogni strumento volto a garantire una reale democrazia paritaria deve essere calato in un preciso contesto, giuridico e politico. Sotto questo profilo, il problema della scarsa presenza delle donne nel cuore pulsante delle istituzioni democratiche di un paese resta, tuttavia, un problema reale17, ed è un problema della democrazia stessa; non è una questione di «genere», quanto, piuttosto, di civiltà – e qualità – democratica. Le donne non sono, in questa chiave, sottorappresentate, sono scarsamente rappresentanti.

Quello che va messo in atto è allora un percorso, vero e proprio progetto, di garanzie, non di semplici «riserve»; ed è un percorso che investe non solo i partiti e il sistema istituzionale ma l’intera società perché la scarsa presenza di donne nelle istituzioni (non solo in quelle «politiche») è, anzitutto, una questione culturale, la dimostrazione dell’arretratezza di un paese. Partendo dai livelli di governo più vicini alla cittadinanza e sviluppando nell’opinione pubblica un dibattito sulle condizioni delle donne nella società, si può innescare un circolo virtuoso che, nel tempo, può portare frutti. Partire dal basso, trasformare nuovamente le autonomie territoriali nei luoghi di una positiva sperimentazione ma anche di una possibile interconnessione con altri livelli; consentire la maturazione di una classe politica femminile e giovanile nel circuito politico locale e regionale, per poi arrivare a livello centrale pare possa essere una via efficace.

In questo contesto nell’orizzonte della democrazia paritaria si può riposizionare la questione della cittadinanza. Essa implica un “allargare lo sguardo” all’organizzazione complessiva del sistema sociale. Non si tratta solamente di fare i conti, prendendole sul serio, con le limitazioni istituzionali che ostacolano l’ingresso delle donne ai più alti livelli di decisione, ma anche con le loro condizioni sociali, con gli stereotipi culturali e la strutturazione del mercato del lavoro e, più in generale, del sistema economico, con i moduli e le modalità di formazione, con l’organizzazione dell’attività professionale, con la dimensione del lavoro di riproduzione, di cura e di sussistenza.

Al di là della dimensione istituzionale e delle norme giuridiche che in essa possono essere introdotte, la società resta infatti permeata dalla distinzione tra pubblico e privato e da forme di discriminazione che vanno non solo viste con riferimento ai singoli soggetti (come finisce per fare la logica delle pari opportunità tradotta in quote) ma nella loro dimensione sistemica. Entro tale dimensione si combinano, concretizzandosi in infinite occasioni quotidiane, discriminazioni di tipo culturale (basti pensare all’educazione e all’insieme di aspettative, anche sul piano simbolico e dell’immaginario, che la società rivolge a bambini e bambine, a maschi e femmine durante la crescita e le varie fasi della vita) e discriminazioni di tipo giuridico, economico e lavorativo, politico-istituzionale18, ciò che sostanzia la persistenza, seppure in forme più difficili da individuare, di un ordine (e di un’ideologia) patriarcale.

La prospettiva radicale della “democrazia del due” implica una trasformazione profonda e complessa del sistema sociale e richiede, pertanto, di riposizionare la questione sociale, che è anche culturale ed economica, nel cuore degli assetti democratici.


Note

1 Il presente contributo riprende alcune riflessioni contenute nel volume in corso di pubblicazione T. Casadei, Diritto e (dis)parità, Roma, Aracne, 2017, cap. 3.

2 Per un’accurata indagine sulla condizione della donna nella legislazione fascista restano valide le pagine di Annamaria Galoppini, Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall’unità ad oggi, Pisa, Ets, 1992, pp. 92-136 (significativo il richiamo ricorrente alla radice proudhoniana del fascismo, imperniata proprio sul virilismo e la marginalizzazione del lavoro femminile: pp. 101-103, p. 121; cfr. p. 29). Più in generale, si vedano Donne tra fascismo, nazismo, guerra e resistenza, in “Storia e problemi contemporanei”, 24, 1999 (fascicolo monografico); Donne e fascismo: immagine e modelli educativi, in “Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche”, 17, 2010 (fascicolo monografico).

3 Cfr. L. Pupili, M. Severini (a cura di), Dodici passi nella storia. Le tappe dell’emancipazione femminile, Venezia, Marsilio, 2016.

4 Così M. D’Amico, Il difficile cammino della democrazia paritaria, Torino, Giappichelli, 2011, p. 10.

5 A questo proposito si vedano le osservazioni contenute in L. Cedroni, I dilemmi della rappresentanza, in “Democrazia e diritto”, 1, 1996, pp. 283-301. L’autrice non limita l’esclusione al solo campo della rappresentanza politica (intesa, peraltro, non quale «rappresentanza delle donne», bensì come «vera» rappresentanza dell’intera società) ma riconosce che, alla base, c’è un’esclusione «a livello prepolitico», a livello di socializzazione primaria e secondaria, in particolare un’assenza delle donne «dai processi di circolazione delle élite economiche e di potere», quelle che più facilmente sono in rapporto osmotico con l’élite politica. Della stessa Cedroni, prematuramente scomparsa nel 2010, si vedano anche Il lessico della rappresentanza politica, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1996, e La rappresentanza politica: teoria e modelli, Milano, Franco Angeli, 2013.

6 L. Carlassare, L’integrazione della rappresentanza: un obbligo per le Regioni, in AA.VV., La rappresentanza democratica nelle scelte elettorali delle Regioni, a cura di L. Carlassare, A. Di Blasi, M. Giampieretti, Padova, Cedam, 2002, p. 3.

7 I. Corti (a cura di), Universo femminile e rappresentanza politica, Macerata, Eum, 2009.

8 Cfr., da ultimo, A Simonati, La cittadinanza di genere. Un nuovo concetto giuridico “inclusivo”? Riflessioni alla luce del diritto positivo, in S. Scarponi (a cura di), Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata, Padova, Cedam, 2014, pp. 115-139. Cfr. A. Del Re, V. Longo, L. Perini (a cura di), I confini della cittadinanza. Genere, partecipazione politica e vita quotidiana, Milano, Franco Angeli, 2010.

9 Per un quadro d’insieme si veda E. Palici di Suni, Tra parità e differenza. Dal voto alle donne alle quote elettorali, Torino, Giappichelli, 2003, cap. IV (che contiene anche un’illustrazione delle misure di riequilibrio della rappresentanza elettorale nei vari paesi europei: pp. 218-222); Id., La legislazione sulle donne tra parità e differenziazione: azioni positive e quote elettorali, in Del Re, Longo, Perini (a cura di), I confini della cittadinanza, cit., pp. 24-35.

10 C. Davino, Analisi delle fonti statistiche nello studio della sotto-rappresentanza delle donne nelle cariche pubbliche elettive, http://spocri.unimc.it/it/ricerca/laboratori-e-centri-di-ricerca-1/analisifontistatistichedavino.pdf.

11 A. Dal Re, Le donne e i partiti politici in Italia e in Europa: la democrazia al maschile, in Del Re, Longo, Perini (a cura di), I confini della cittadinanza, cit., pp. 36-54.

12 N.M. Filippini, A. Scattigno (a cura di), Una democrazia incompiuta: donne e politica in Italia dall’Ottocento ai nostri giorni, Milano, Franco Angeli, 2002.

13 A. Loretoni, Ampliare lo sguardo. Genere e teoria politica, Roma, Donzelli, p. 89.

14 Cfr. ivi, pp. VII-XI.

15 Per una convinta argomentazione a supporto di un approccio sistemico si veda S. Scarponi, Il principio di eguaglianza uomo/donna fra divieti di discriminazione e promozione delle pari opportunità, in Id. (a cura di), Diritto e genere, cit., pp. 63-114. Antonio D’Aloia definisce le azioni positive come «un concetto “multicomprensivo” e “progressivo”; ciò che lo caratterizza come strumento di attuazione dei contenuti dell’eguaglianza sostanziale, è una evidente carica “promozionale”, di cambiamento della realtà sociale, e non solo di impedimento al perpetuarsi di fattori o logiche discriminatorie. E certamente, le misure volte a rafforzare la partecipazione femminile alla politica, condividono questa impostazione, e vanno perciò correttamente, qualificate come “azioni positive”» (Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale, Padova, Cedam, 2002, p. 434). Cfr., infine, F. Spitaleri (a cura di), L’eguaglianza alla prova delle azioni positive, Torino, Giappicheli, 2013.

16 Cfr. Del Re, Cittadinanza, cit., p. 39.

17 Cfr. Y. Galligan, M. Tremblay, Sharing Power. Women, Parliament, Democracy, Burlington, Ashgate, 2005.

18 Traggo qui spunto dalle argomentazioni contenute in J.S. Chafetz, Gender Equity: An Integrated Theory of Stability and Change, London, Sage, 1990.