Per una storia materiale del fascismo. In margine alla legge Fiano

Le Rivoluzioni genuine non si fermano davanti a niente. Niente deve rimanere intatto. Come esse rivoluzionano le persone, così rivoluzionano le cose. Perciò voi state facendo la cosa giusta, ora che, nel cuore della notte, consegnate alle fiamme lo spirito malvagio del passato (Joseph Goebbels, Discorso tenuto in occasione del rogo di libri presso la Piazza dell’Opera, Berlino, 10 maggio 1933). 

La notizia dell’approvazione alla Camera della legge per la censura dei simboli del fascismo, presentata dall’onorevole Emanuele Fiano, non può non far sorgere alcuni interrogativi tra gli storici, e in particolare tra coloro che si occupano di arte e architettura, di cultura materiale e di fascismo. Non può non far riflettere, in particolare, su cosa possa portare ad approvare una legge di questo tenore a più di settant’anni di distanza dalla caduta del regime, e del perchè una minutaglia di oggetti da molti definiti paccottiglia possa fare tanta paura. Paura, si badi, e non solo ribrezzo o fastidio, perchè non sarebbe normale approvare una legge che censura l’aspetto formale delle cose, che impedisce di creare e vendere certi particolari oggetti, soltanto sulla base di una sorta di disprezzo intellettuale o avversione politica e democratica.

L’idea che simboli storici, perchè di questi si tratta, abbiano la capacità di costituire di per se stessi azione di propaganda è sul piano logico quantomai discutibile1. È evidente che i simboli possono rappresentare certe idee o eventi storici, ma che possano spingere di per se stessi a compiere azioni antidemocratiche o anche a propagandare tali azioni è ovviamente inverosimile. Questi simboli possono essere sì rivendicati da parte di organizzazioni che si rifanno a tali valori. Ma i simboli di per se stessi non attuano alcuna azione, nè di propaganda nè di messa in discussione dei valori della Repubblica italiana. Essi esitono, e si offrono allo sguardo e al giudizio dei cittadini. Punire i simboli per ammaestrare le menti sembra un’idea insostenibile, soprattutto quando questi simboli sono relativi ad eventi, si suppone, ampiamente storicizzati e discussi nell’ambito di occasioni istituzionali.

 

Collezionismo criminale

Rimane tuttavia in molti, ed è questo evidentemente il problema che l’onorevole Fiano voleva sollevare, un sentimento di disturbo di fronte alla possibilità che la simbologia della dittatura possa essere oggetto di commercio tra privati, e che si possano utilizzare frasi e slogan mussoliniani per favorire l’acquisto di beni di consumo minuto. La legge in altri termini, più che impedire l’azione di propaganda ideologica, sembra proporre la punizione di un possibile processo di normalizzazione culturale attuato attraverso lo sfruttamento commerciale di simboli e frasi. L’idea non è nuova e riflette in sostanza il processo di autocensura che giganti delle vendite online come Ebay e Yahoo Auctions hanno messo in atto in seguito a ripetute pressioni fin dai primi anni Duemila. Questo tipo di censura, non essendo determinata da alcuna legge, non ha il fine di trovare una soluzione equa e razionale al problema, ma tende semplicemente a minimizzare i problemi di immagine che l’apertura del mercato a questi oggetti può causare a colossi internazionali come le due multinazionali in questione2. Il risultato di questa strategia è stato il trasferimento delle vendite di oggettistica politica e militare d’epoca su alcuni siti specializzati. Questi verrebbero tuttavia spazzati via dall’attuale legge Fiano, lasciando il campo aperto soltanto a un mercato underground dove i valori sono gonfiati e i prezzi diventano stratosferici. Come ha commentato un collezionista americano di memorabilia militare della Seconda guerra mondiale: “È come il Proibizionismo. Avrà un effetto inverso [a quello voluto]”3.

È chiaro tuttavia che il disegno di legge, per come è formulato, rischia di avere effetti devastanti non solo per il mercato dei collezionisti ma per chiunque si occupi di storia dell’arte e di storia utilizzando materiali e documenti non convenzionali. Il testo della legge, infatti, impedisce di per se stesso il collezionismo di oggetti non solo nuovi di conio, ma anche originali dell’epoca fascista. Ora, è evidente che questo porta automaticamente anche alla censura di tutto quel materiale di design e propaganda creato da artisti più o meno illustri che costituisce buona parte del patrimonio novecentesco italiano. Quasi la totalità delle collezioni italiane riunite da Mitchell Wolfson Jr. a Miami e Genova, per esempio, si troverebbero fuorilegge. Già alcuni anni fa in un’intervista Wolfson diede una risposta illuminante riguardo alla distanza tra collezionismo e propaganda. Alla domanda: “Fra gli oggetti da Lei collezionati ce ne sono alcuni che appartengono ad un periodo storico considerato tabù fino a qualche anno addietro: quando Lei ha iniziato a collezionare ha avvertito questa chiusura verso quel periodo?”, il collezionista americano rispondeva: “Non bisogna confondere il significato con la testimonianza. L’oggetto è testimone di un’epoca su cui non esprime giudizi. L’oggettistica ha un linguaggio e l’arte rappresenta il suo vocabolario. I valori e le idee si esprimono attraverso le azioni dell’uomo”4.

Come ha recentemente sottolineato Anna Pirri sulle pagine di “Artribune”, la legge Fiano renderebbe problematica non solo la vendita ma anche l’esposizione di quegli oggetti (cimeli, medaglie, oggetti di propaganda minuta) creati durante il fascismo e che possono essere parte delle collezioni di un museo o di una mostra5. Tuttavia, anche se la legge Fiano dovesse dotarsi di un caveat che permettesse l’acquisto e il possesso di questi oggetti da parte di istituzioni pubbliche (cosa che al momento non è stata prevista nè proposta in sede legislativa), l’azzeramento del mercato privato per questo tipo di oggettistica porterebbe alla sostanziale eliminazione di questo materiale storico dalle collezioni sia pubbliche che private, e dal circuito delle mostre, almeno in Italia. Il mercato privato dei collezionisti di design e oggettistica verrebbe semplicemente spostato all’estero, in altri paesi europei e negli Stati Uniti. Per i responsabili dei musei pubblici italiani diverrebbe tuttavia difficile poter giustificare l’utilizzo di risorse pubbliche per l’acquisto all’estero di oggetti stigmatizzati dalla normativa italiana. D’altra parte, i musei e fondazioni private che espongono questi oggetti verrebbero a trovarsi in una condizione di continuo scrutinio e accertamento da parte delle autorità di polizia. Non è impossibile ipotizzare infatti che ogni mostra monografica e ogni nuovo allestimento delle collezioni finirebbe per essere messo sotto esame per garantire che le modalità espositive non ricadano nell’ambito di quella “propaganda” sancita dalla legge.

L’idea che sottostà a questa legge del resto è che oggetti storici di questa natura non debbano in alcun modo essere venduti e utilizzati per portare guadagno. Si tratta dello stesso principio fatto valere da due associazioni ebraiche in Francia per impedire alla casa d’aste Vermot de Pas di vendere memorabilia proveniente dalle collezioni private di Adolf Hitler e Hermann Göring. Il gruppo di circa quaranta oggetti comprendeva un baule di legno donato a Hitler e il passaporto di Göring. Il Consiglio di Rappresentanza delle Istituzioni Ebraiche di Francia (CRIF), in particolare, aveva pubblicamente espresso l’opinione che: “Fare commercio pubblico di questo tipo di oggetti si traduce nel dar loro un valore simbolico malsano che si lega al cinismo e a una forma di indecenza morale”6. Insieme all’Ufficio nazionale di Vigilanza contro l’Antisemitismo francese (BNVCA), il CRIF fece pressione sul ministro della Cultura francese Aurélie Filippetti, che a sua volta richiamò il Consiglio delle Vendite Volontarie (CVV), che sovrintende alle vendite all’asta in Francia e che aveva in precedenza autorizzato la vendita, a condizione che non fossero esposti pubblicamente oggetti che riportavano la croce uncinata. Il CVV infine tornò sulla sua precedente decisione e annullò la vendita, suggerendo che gli oggetti fossero “donati” a qualche museo. Di questi oggetti si è invece, come è ovvio, persa ogni traccia ed è probabile che siano entrati in un mercato nero parallelo a quello delle vendite ufficiali. Un sondaggio online condotto dal giornale “Le Parisien” in occasione dello scandalo ha suggerito che il 60% del pubblico francese era comunque favorevole a permettere la vendita7.

 

Prevenzione o retribuzione?

Per quanto la legge sostenga di voler annientare il mercato di questi oggetti in un’ottica preventiva di un ritorno ai valori della dittatura fascista, dietro alla equazione tra commercializzazione di immagini e propaganda si può invece intravedere la volontà di accogliere il sentimento espresso pubblicamente dalle vittime del nazismo e del fascismo o da coloro che hanno combattuto in prima persona contro queste dittature. Questi vorrebbero vedere ribadita oggi più che mai la saldezza della vittoria dei valori della democrazia, possibilmente portando a termine una campagna iconoclasta sentita come ancora non terminata. Si tratta dello stesso sentimento espresso dalla presidentessa della Camera, Laura Boldrini, che incalzata in un convegno da un partigiano che le proponeva di abbattere l’obelisco del Foro Italico ha sostenuto che ne valeva la pena: “O perlomeno di togliere [la scritta] ‘Mussolini’”8. La situazione è stata spiegata molto chiaramente nei giorni seguenti dalla Boldrini che, incalzata questa volta dai giornalisti, non ha smentito il proprio giudizio riguardo alla rimozione delle scritte, spiegando: “Alcuni di loro [partigiani] lamentavano il fatto che dopo aver ipotecato tutta la loro vita, aver rischiato la loro stessa esistenza, a oggi [sic] si trovano a dover passare sotto a dei monumenti dove ci sono delle scritte. E quei monumenti secondo alcuni, dicevano che non dovevano continuare a starci nelle città. In alcune, come sapete, no?, non ci sono più, sono stati tolti, in altre ancora ci sono. Allora io non ho mai detto, non ho mai detto che quei monumenti dovevano essere abbattuti”9. Rispetto all’iconoclastia completa suggerita dal partigiano alla Boldrini, la presidente della Camera ha ribattuto sostenendo l’idea di una strategia selettiva fatta propria da diversi esponenti della Sinistra. In particolare, per la Boldrini, sono le scritte, e nel caso specifico il nome e l’epiteto di Mussolini a dover essere eliminati. Si tratta in altri termini del tentativo di “normalizzazione” del patrimonio monumentale e architettonico attraverso l’eliminazione di simboli e iscrizioni che ha trovato alcuni precedenti in Europa. Una simile polemica politica, in Italia, ha riguardato la scritta del giuramento fascista sulla torre della Casa del Balilla di Forlì. Ho spiegato in altri interventi quanto questa forma di iconoclastia selettiva sia in realtà insostenibile dal punto di vista storico e storico-artistico10. La simbologia fascista si determinò attraverso un processo di attenta ripresa, fagocitazione e manipolazione di una simbologia nazionale pre-esistente. Estrarre e censurare solo ciò che è prettamente fascista nell’organizzazione dell’immaginario del Ventennio è pressochè impossibile. Lungi dall’essere affissi come elementi indipendenti, i simboli e le scritte del regime vennero in massima parte concepiti come elementi strutturali che partecipano pienamente all’effetto estetico della struttura della quale fanno parte11. Cancellarli e rimuoverli creerebbe uno scompenso visivo deturpando non solo queste architetture ma anche lo spazio pubblico che le circonda. Allo stesso tempo, questa opera di cancellazione selettiva ridefinirebbe in maniera ancor più problematica sul piano politico l’identità ideologica stessa dei macro-oggetti monumentali che rimangono a testimonianza del regime fascista in Italia. Si tratterebbe infatti di una maldestra riscrittura della storia che solo superficialmente cancellerebbe il fascismo dalla memoria visiva dell’Italia con effetti devastanti sulla nostra identità civile e il nostro modo di intendere la storia e la democrazia. Come ha sottolineato l’ex vicepresidente della Comunità Ebraica di Milano, Daniele Nahum, “la cultura liberaldemocratica deve avere la forza di battere [queste idee] dibattendole, non vietandole”12.

Paradossalmente, come insegna la storia dell’iconoclastia, lo spettacolo di un monumento sfigurato permane come immagine essa stessa di violenza, e può portare il pubblico a ribaltare il sistema di valori istituito dal binomio vittima/carnefice che è sempre implicito nell’azione iconoclasta. È per questa ragione che nel Cinquecento, durante la Riforma protestante e la relativa distruzione e rimozione delle immagini sacre dalle chiese, Martin Lutero si schierò contro le azioni di iconoclastia spettacolare perpetrate da Andreas Karlstadt. Come già all’epoca del dibattito sull’iconoclastia a Bisanzio, i difensori delle immagini sacre ebbero buon gioco nel suggerire che deturpare e disfigurare pubblicamente le immagini di Cristo equivaleva a sottoporre di nuovo Cristo stesso alla tortura subita prima e durante la crocifissione. Nel suo sermone Invocabit del 1522, Lutero scrisse: “Ho attaccato la distruzione delle immagini perchè io cerco per prima cosa di staccare le immagini dal cuore attraverso la parola di Dio, facendole apparire spregevoli […] Perchè una volta staccate dal cuore, non possono più nuocere all’occhio […] Adesso noi non abbiamo bisogno di rompere le braccia e le gambe di queste immagini… perchè i nostri cuori sarebbero ancora impuri; dobbiamo persuadere la gente attraverso la parola a non fidarsi più di esse”13.

In altri termini, come Lutero aveva compreso benissimo, la censura iconoclasta è sempre di per se stessa violenza e, per quanto possa essere legittima e legittimata, la violenza di uno Stato non può giustificarsi e apparire credibile sulla base di un’argomentazione vittimista. Se lo Stato sceglie di attuare la propria violenza sulle libertà individuali non può in altri termini farlo per rivendicare un’azione retributiva derivante da una precedente violenza subita. Soprattutto se si tratta di eventi di ben settant’anni prima. Non può neppure, tuttavia, pretendere di non comprendere la distanza tra dinamiche simboliche e dinamiche reali e ascrivere le une alle altre.

 

Liberazione simbolica e censura ideologica 

Come ha chiarito bene lo storico dell’arte Hans Belting, l’azione iconoclasta contro le immagini deriva da un’ansia di liberazione che confonde immagini simboliche e immagini reali: “Gli iconoclasti in realtà volevano eliminare le immagini dall’immaginazione collettiva, ma in fatto sono riusciti a distruggerle solo nel mezzo artistico che le trasmette”14. L’equazione tra liberazione simbolica e liberazione reale è evidentemente una pratica finanche comprensibile sul piano psicologico individuale, quello ad esempio di un partigiano che ha combattuto il fascismo per istituire un regime democratico in Italia. Non è tuttavia una strategia che uno Stato possa concepire come funzionale all’attuarsi di un sistema di valori forti in un contesto democratico. La legge Fiano, purtroppo, si muove in questa direzione. L’idea di censurare l’oggettistica originale del ventennio fascista o la moderna paccottiglia che viene prodotta come souvenir politico-ideologico in quanto tali, identificandole latamente come “propaganda” ma senza che queste vengano a far parte di una azione vera e propria in contrasto con i valori e le leggi della Repubblica, espone lo Stato ad una accusa di censura ideologica che difficilmente si può controbattere sulla base dei valori forti delle libertà democratiche che di quello Stato dovrebbero essere alla base.

 

Il contesto legislativo internazionale

Se si legge il testo della legge presentata in Parlamento è evidente che l’argomentazione che introduce la punizione fino a due anni e otto mesi per la “produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli” del fascismo non deriva da una pacata e logica considerazione di cosa si configuri come reato e di cosa invece si configuri come differenza, per quanto opinabile e problematica, di gusto e opinione. Come ha dimostrato la relazione di minoranza dell’onorevole Vittorio Ferraresi, l’applicazione dell’articolo proposto dalla legge Fiano porterebbe a una situazione di confusione normativa che si porrebbe in contrasto con le direttive delle precedenti leggi Scelba e Mancino nonché con le sentenze che ne hanno chiarito l’interpretazione e gli ambiti di applicabilità.

È tuttavia evidente, per coloro che hanno seguito la vicenda, che la scelta dell’onorevole Fiano di presentare questa legge deriva sostanzialmente dal suo desiderio di vedere applicata in Italia una normativa concepita originariamente in Germania e lì inserita come articolo 86a del Stafgesetzbuch (Codice penale)15. È importante ricordare che questa norma, come del resto la legge Fiano, non deriva dalle discussioni parlamentari immediatamente successive al secondo conflitto mondiale. L’articolo 86a venne invece promulgato il 13 novembre 1998, insieme a una serie di provvedimenti tesi ad arginare la diffusione di ideologie estremiste e nazionaliste di destra, che si erano particolarmente acuite in seguito alla crisi economica e sociale derivante dalla riunificazione della Germania dell’Est e dell’Ovest.

In alcune interviste rilasciate in occasione della presentazione della legge che porta il suo nome, Fiano ha esplicitamente sostenuto che il suo intento era di adeguare la legge italiana alle normative tedesche16. Si tratta in pratica della risposta italiana a una richiesta avanzata dalla Germania nel 2005 a una riunione dei ministri della giustizia dei paesi europei per istituire la censura dei simboli del nazismo su tutto il territorio dell’Unione. Apparentemente, la richiesta dei tedeschi partì in seguito alla diffusione delle fotografie del principe Harry che in quell’anno si presentò a una festa in costume con una svastica al braccio17. La richiesta della Germania venne archiviata, pur permanendo l’idea di stabilire legislazioni nazionali che definissero questo tipo di censura. Contemporaneamente, la polemica innestata dalla Germania portò alla richiesta da parte di Vytautas Landsbergis e Jozsef Szajer, europarlamentari di Lituania e Ungheria, sostenuti da una decina di europarlamentari dell’Europa dell’Est, di affiancare nella riflessione europea sui simboli del nazionalsocialismo anche quelli del comunismo. La proposta si arenò sul piano comunitario ma una risposta al problema sollevato dai Paesi dell’ex Cortina di Ferro venne offerta dalle ripetute prese di posizione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Nel 2004 Atilla Vajnai, capogruppo del Partito dei Lavoratori ungherese, prese parte a una manifestazione politica indossando una giacca sulla quale era appuntata un una stella a cinque punte (il tradizionale simbolo del Partito comunista ungherese), nonostante il fatto che la legge ungherese vietasse esplicitamente l’ostentazione di simboli legati ai passati regimi totalitari in pubblico. La legge ungherese (Crimini contro l’ordine pubblico – Incitamento contro la comunità) vieta l’ostentazioni di simboli legati ai regimi totalitari sulla base di “pressanti ragioni sociali” atte a mantenere la pace e in relazione al rispetto dovuto alle vittime di tali regimi18. Essa offre altresì un vasto ambito di eccezioni per ragioni di carattere scientifico, storico, artistico, e di dibattito su questioni storiche e contemporanee. In quel particolare caso (Vajnai v. Hungary, No. 33629/06 del 2008), e in uno successivo dello stesso tenore portato avanti dallo stesso Vajnai, la corte sostenne che il governo ungherese aveva violato l’articolo 10 della Convenzione Europea per i Diritti Umani relativo alla libertà di espressione e informazione. In particolare la Corte si premurò di smontare la giustificazione legale portata avanti dall’Ungheria, sostenendo che “quasi due decadi sono passate dalla transizione dell’Ungheria al pluralismo” e che “non c’è prova che suggerisca che ci sia un reale e attuale pericolo che un qualsiasi partito o movimento politico ristori la dittatura comunista”19. La Corte, facendo un riferimento particolare alla permanenza della stella rossa e della falce e martello nei simboli di diversi partiti e organizzazioni comunitarie, tra cui partiti attivi in Italia20, suggerì che i simboli vietati dal Governo ungherese possano non essere univocamenti riferibili alla dittatura comunista. Infine, ed è un dato interessante per la discussione di tale argomento, la Corte respinse l’idea che il simbolo possa essere funzionale alla propaganda di per se stesso: “Per quanto concerne il legame tra la proibizione della stella rossa e la sua ideologia offensiva, implicitamente totalitaria, la Corte considera che la potenziale propagazione di tale ideologia, per quanto detestabile, non può essere la sola ragione per limitarlo attraverso una sanzione legislativa”. Il codice ungherese venne dunque sanzionato per “non richiedere alcuna prova che il mero fatto di mostrare il simbolo costituì propaganda”21. Inoltre la Corte riconobbe che il mostrare tale simbolo possa “creare un sentimento di disturbo tra le vittime e i loro familiari, che possono giustamente percepire tali esposizioni irrispettose. Date le ben certe assicurazioni che la Repubblica di Ungheria ha offerto legalmente, moralmente e materialmente a queste vittime del comunismo, tali emozioni non possono essere considerate paure razionali. Nell’opinione della Corte, un sistema legale che applica restrizioni ai diritti umani per soddisfare i diktats del sentimento pubblico – reale o immaginario – non può essere considerato come un sistema che dimostra le pressanti necessità sociali riconosciute in una società democratica, visto che questa società deve rimanese ragionevole nel suo giudizio. Sostenere diversamente vorrebbe dire che la libertà di parola e opinione è soggetta al veto creato dall’azione del disturbatore [‘heckler’s veto’]”22. La stessa decisione fu ribadita nel caso Fáber vs. Hungary del 2012, nel quale Károly Fáber manifestò con una bandiera a strisce Arpád, simbolo del governo filonazista ungherese, nei pressi di una manifestazione di gruppi della sinistra nazionale, senza tuttavia mostrare atteggiamenti aggressivi23.

 

L’esempio tedesco

L’esempio tedesco cui fa riferimento l’on. Fiano, ossia gli articoli 86 e 86a del Codice tedesco presentano diversi punti controversi. È tuttavia innegabile che la loro definizione è sostanzialmente più complessa rispetto al modello che la legislazione italiana sembra voler proporre con l’approvazione della legge Fiano.

Vale la pena ricordare prima di tutto che, come ha icasticamente sostenuto Hans-Gerd Jaschke in un saggio dedicato all’estremismo di destra in Germania e in Europa, “per ragioni storiche la libertà politica è ristretta in Germania” e che tuttavia la messa in atto negli anni Novanta di una campagna ideologica e legislativa nei confronti dell’estremismo di destra non ha di fatto prodotto alcun risultato positivo24. Al contrario, sempre secondo Jaschke, questa politica di ostracismo democratico ha creato, come è del resto comprensibile, un ulteriore radicamento a livello locale che va di pari passo a una parcellizzazione delle azioni di rivendicazione politica e dimostrative sul territorio.

La norma tedesca contro i simboli del nazionalsocialismo costituisce in realtà una sottosezione della sezione aggiuntiva, denominata Sezione Speciale, del Codice Penale. Questa comprende le leggi relative ai “Crimini contro la pace” in aggiunta a quelli contro l’ordine pubblico, l’interesse dello Stato e contro Stati esteri. L’articolo 86a (“Uso dei simboli di organizzazioni incostituzionali”) segue e completa l’articolo 86 (“Disseminazione della propaganda di una organizzazione incostituzionale”). Entrambi ricadono sotto il titolo terzo della Sezione Speciale, dedicato alla “Messa in pericolo dello Stato di diritto democratico” e seguono l’articolo 84 (“Continuazione di un partito che è stato dichiarato incostituzionale”) e l’articolo 85 (“Violazione del bando di una organizzazione”). L’articolo 86 specifica che è vietato “disseminare, produrre, immagazzinare, importare o esportare, o rendere pubblicamente accessibile attraverso l’immagazinamento dei dati per la disseminazione in Germania o all’estero il materiale di propaganda” di partiti considerati incostituzionali o banditi, o di Governi esteri che perseguono gli obiettivi di tali organizzazioni o che perseguono i fini del Partito nazionalsocialista o di una sua organizzazione. L’articolo prevede tuttavia che tali material di propaganda siano identificati come “scritti”. Sono esclusi dalla norma materiali o atti finalizzati “all’educazione civile, a contrastare movimenti incostituzionali, a promuovere l’arte o lascienza, la ricerca o l’insegnamento, a riferire rispetto a eventi contemporanei o storici, e propositi simili”25. Vediamo dunque il testo dell’articolo 86a, che recita:

1) Chiunque

1. Distribuisce sul territorio nazionale o usa pubblicamente, in una riunione o in materiali scritti (sezione 11(3)) da lui stesso disseminati simboli di uno dei partiti o organizzazioni indicati nella sezione 86(1) N. 1, 2 e 4 o

2. Produce, immagazzina, importa o esporta oggetti che rappresentano o contengono tali simboli per distribuirli o usarli in Germania o allestero nella maniera indicata al comma 1

Sarà passibile dell’imprigionamento fino a tre anni o di una multa.

2) Simboli concepiti nella sottosezione 1 di cui sopra saranno in particolare bandiere, insegne, uniformi e loro parti, slogan e forme di saluto. Simboli così simili a questi da essere scambiati per quelli nominati nella prima frase sono equivalenti ad essi26. 

Gli articoli 86 e 86a ai quali si rifà la legge Fiano hanno avuto in Germania una storia tormentata. Il giudice bavarese Andreas Stegbauer ha dedicato loro un saggio dettagliato sul “German Law Journal” analizzando in particolare la necessità che un simbolo, anche creato originariamente al di fuori di un contesto politico, sia associato in maniera permanente nella mente della popolazione con una particolare associazione o partito. Questo fino al punto che “il significato precedente è totalmente perduto”27. È il caso ad esempio della svastica, ma non quello della croce celtica.

Il saggio di Stegbauer non fa riferimento alle ripercussioni che la legge ha avuto sul mercato di opere d’arte e oggettistica di design create durante il regime nazionalsocialista. Tuttavia proprio in risposta all’articolo 86a si è avuta in Germania la creazione di un mercato parallelo di oggetti d’arte di questo genere. Oggettistica nazista si trova ancora tra i mercati dell’antiquariato, spesso coperta da un telo o anche esposta, ma con pezzi di nastro adesivo a coprire i simboli. In questo modo i venditori aggirano maldestramente ma a quanto pare in maniera effettiva il richio di incorrere in sanzioni relative all’articolo 86a. L’effetto più evidente tuttavia della legge tedesca è stato quello di istituire un clima di censura visiva per cui le stesse opere d’arte inneggianti al regime nazista, rimosse alla fine della Seconda guerra mondiale, sono entrate non nelle collezioni dei musei, ma nel circuito del mercato nero. È il caso ad esempio di due dei cavalli del famoso scultore Josef Thorak, originariamente posti all’entrata del Cancellierato di Hitler a Berlino. Dopo essere rimasti per anni in un deposito dell’Armata Rossa a Berlino Est, ricomparvero sul mercato nero nel 2015 quotati per la cifra astronomica di 8 milioni di euro28. Secondo la responsabile dell’associazione professionale dei mercanti d’arte tedeschi “è assurdo e perverso e incredibile che qualcuno voglia collezionare[opere di questo tipo]”29. Anche nel caso in cui a un mercante d’arte affermato venga offerta una scultura creata durante il regime, questi in genere rifiuta di venderla30. In un momento storico in cui queste opere sono ora oggetto di attenzione non solo da parte di nostalgici e fanatici, ma anche di storici e storici dell’arte, diventano sempre più comuni episodi di “riscoperta” che tuttavia ripropongono pubblicamente il problema dello status di questi oggetti nel contesto della storia dell’arte e della società tedesca. I nazisti utilizzarono il termine “liquidazione” per indicare la vendita all’estero delle opere di “arte degenerata” presenti nelle collezioni pubbliche e che dovevano essere rimosse. Ci si trova forse ora di fronte all’ultimo stadio di una nuova “liquidazione” silente? Ed è forse sintomatico il fatto che questi tentativi di vendita in nero di opere censurate e rimosse vengono ora pubblicamente fermati da quegli stessi storici che hanno per anni assistito le vittime del nazismo nel ritrovamento delle opere loro confiscate. Si diffonde in Germania l’idea che, per quanto problematiche per “la pace dello Stato”, queste opere rappresentino un patrimonio storico della nazione da studiare in maniera appropriata.

 

Per una storia materiale del fascismo

In un saggio di alcuni anni fa avevo posto questa domanda, che non era poi tanto faziosa: “È fascista la Madonna del Fascio?”. È evidente che secondo la nuova normativa proposta da Fiano, se approvata definitivamente, la risposta dovrebbe essere affermativa. Tuttavia, come ho tentato di mostrare in diversi miei scritti, la vera identità del fascismo non può essere compresa prescindendo da uno studio onesto e sistematico della pratiche, non solo iconografiche e formali, ma anche legislative e commerciali, che hanno accompagnato la creazione e diffusione di materiale propagandistico durante il Ventennio. In altri termini, non si può studiare il fascismo senza studiare il funzionamento effettivo dell’apparato di propaganda. La mia recente scoperta di quanto rimane degli oggetti donati a Mussolini e sequestrati dallo Stato italiano all’indomani della Seconda guerra mondiale, riporta in auge una serie di domande ai quali gli storici non hanno ancora dato risposta. Chi creava davvero la propaganda? Qual’era il rapporto tra industrie private e apparati dello Stato? Quali i limiti imposti dal Regime e quali le libertà artistiche permesse ai singoli artisti e designer? Quali i contratti commerciali e di fornitura? 

Infine, desidero proporre una riflessione sull’importanza del mercato privato di oggettistica e parafrenalia per il lavoro dello storico. Sarebbe stato impossibile per me identificare la fonte del ritratto ricamato mandato a Mussolini da un’ammiratrice e sequestrato dallo Stato nel dopoguerra31, e di conseguenza ricostruire il funzionamento del rapporto ideale di scambio simbolico che si instaurava tra il dittatore e i cittadini italiani e che riusciva a radicare il consenso al regime sul piano psicologico e individuale, se non avessi avuto accesso a una tra le fotografie originali inviate da Mussolini a chi ne faceva richiesta e pubblicate su di un sito di collezionismo militare. Non si tratta di oggetti citati da alcuna fonte tradizionale (salvo indirettamente menzionate nelle memorie della vedova del dittatore). Non si trovano che io sappia in collezioni pubbliche facilmente accessibili. È evidente che il commercio privato di oggetti relativi alla dittatura fascista può essere oggetto di critiche e dibattito, ma l’importanza storica di questi oggetti deve essere ribadita. È attraverso la storia minuta, la storia vera e materiale del fascismo, che è oggi possibile scrivere un capitolo nuovo e importante del funzionamento della dittatura e dei meccanismi psicologici, simbolici, economici e sociali che ne hanno garantito il sostegno da parte di larga fetta dell’opinione pubblica. Censurare i simboli di per se stessi equivale a mettere a tacere il discrimine creato dalla ricerca e dalla conoscenza e negare la funzione che la storia deve avere nella società attuale.


Note

1 Il testo della legge presentata dall’on. Fiano stabilisce: “Art 239bis – Chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici”. Introduzione dell’articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, in Atti Parlamentari, Carmera dei Deputati, XVII Legislatura, Disegni di legge e relazioni, Documenti, n. 3343. Il testo approvato alla Camera e attualmente sottoposto al vaglio del Senato come disegno di legge n. 2900, in parte modificato rispetto a quello originario, è il seguente: “Art. 293-bis (Propaganda del regime fascista e nazifascista). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”. L’iter può essere seguito all’indirizzo: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48275.htm.

2 Lisa Guernsey, Ban on Nazi Items Upsets Collectors, “The New York Times”, 10 maggio 2001 (link).

3 Ibidem.

4 Chi è Mr. Wolfson, http://www.wolfsoniana.it/intervista.htm.

5 Anna Pirri, Opere d’arte e reato di propaganda fascista. Riflessioni sulla legge Fiano, “Artribune”, 22 settembre 2017.

6 Objets nazi aux enchères: la vente annulée, “Le Parisien”, 13 aprile 2014 (link).

7 http://www.leparisien.fr/societe/faut-il-interdire-la-vente-aux-encheres-d-objets-nazis-prevue-a-paris-13-04-2014-3765195.php.

8 Il video si trova qui: https://www.youtube.com/watch?v=m9NDO1Hch6E. Si veda anche Redazione Roma Online, Boldrini: “Cancellare la scritta DUX dall’obelisco di Mussolini”. Bufera sulla Presidente della Camera, “Corriere della Sera”, edizione online, 17 aprile 2015 (link).

9 Boldrini: Obelisco del Duce non sarà abbattuto, “Il Fatto Quotidiano Online”, https://www.youtube.com/watch?v=qACcCx9UOuI.

10 Maria Elena Versari, Parole (Iscrizioni) e Doni (a Mussolini), in Fascismo e società italiana. Temi e parole chiave, a cura di Carlo De Maria, Bologna, Bradypus, 2016, pp. 241-256 e 127-144.

11 Maria Elena Versari, È fascista la Madonna del Fascio? Arte e architettura a Predappio tra conservazione e polemica politica, in Fascismo senza fascismo? Indovini e revenants nella cultura popolare italiana (1899-1919 e 1989-2009), a cura di Luciano Curreri e Fabrizio Foni, Cuneo, Nerosubianco, 2011, pp.  134-144; Tra iconoclastia e oblio. Guerra e requisizioni alla Rocca delle Caminate, in Visualizzare la guerra, L’iconografia del conflitto e l’Italia, a cura di Maria Giuseppina Di Monte, Giuliana Pieri e Simona Storchi, Milano-Udine, Mimesis, 2016, pp. 109-123.

12 Alberto Giannoni, Io ebreo del Pd boccio la legge Fiano, “Il Giornale”, 16 settembre 2017 (link).

13 Hans Belting, Likeness and Presence, Chicago, University of Chicago Press, 1994, p. 546. (Hans Belting, Bild und Kult, München, Beck, 1990, trad. it. Il culto delle immagini. Storia dell’icona dall’età imperiale al tardo Medioevo, Roma, Carocci, 2001).

14 Hans Belting, Image, Medium, Body: A New Approach to Iconology, “Critical Inquiry”, Winter 2005, vol. 31, n. 2, p. 305-308.

15 Emanuele Fiano, Pd: Giusto rimuovere la scritta “Mussolini Dux” dall’obelisco del Foro Italico, “Huffinton Post”, 12 settembre 2017 (link).

16 “Rifacendo l’esempio della Germania, in Germania è reato vendere oggetti con quelle effigi e nessuno se ne scandalizza. Il problema della legge è la propaganda non l’opinione, bisogna esercitare l’atto di propaganda” (Ibidem). In realtà, analizzando il testo della legge, appare chiaro come in essa si presenti la produzione e diffusione di immagini del fascismo come attività potenzialmente propagandistica di per se stessa (vedi nota 1).

17 MRY, Calls for EU ban on Nazi symbols, “DW – Deutsche Welle”, 17.2.2005 (link).

18 Il testo della legge ungherese è riportato in inglese nella sentenza della CEDU: “1. A person who (a) disseminates, (b) uses in public, or (c) exhibits a swastika, an SS-badge, an arrow-cross, a symbol of the sickle and hammer or a red star, or a symbol depicting any of them, commits a misdemeanour – unless a more serious crime is committed – and shall be sentenced to a criminal fine (pénzbüntetés). 2. The conduct proscribed under paragraph 1 is not punishable, if it is done for the purposes of education, science, art or in order to provide information about history or contemporary events. 3. Paragraphs 1 and 2 do not apply to the insignia of States which are in force”. Si veda European Court of Human Rights. Second Section, Case of Vajnai v. Hungary (application no. 33629/06) Judgment, Strasbourg 8 July 2008, Final 8/10/2008, p. 4 (link).

19 Ivi, p. 14.

20 Ivi, p. 2.

21 Ivi, p. 16.

22 Ibidem. Il termine “heckler’s veto” si riferisce a casi in cui i diritti di parola di un individuo vengono limitati da un governo per prevenire la reazione di un partito avverso. L’esempio tipico è l’interruzione di un discorso o manifestazione per mantenere l’ordine pubblico, per paura di una reazione da parte di gruppi o individui contrari a tale discorso o manifestazione.

23 “Mere display in public of a controversial flag could not justify restrictions on freedom of expression”.

24 Hans-Gerd Janschke, Right-wing extremism and populism in contemporary Germany and Western Europe, in Right-Wing Radicalism Today: Perpectives from Europe and the US, a cura di Sabine von Mering e Timothy Wyman McCarthy, Routledge, Abingdon, 2013, pp. 22-36.

25 Criminal Code in the version promulgated on 13 November 1998, Federal Law Gazette [Bundesgesetzblatt] I p. 3322, last amended by Article 1 of the Law of 24 September 2013, Federal Law Gazette I p. 3671 and with the text of Article 6(18) of the Law of 10 October 2013, Federal Law Gazette I p. 3799 (http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html).

26 Ibidem.

27 Andreas Stegbauerm, The Ban of Right-Wing Extremist Symbols According to Section 86a of the German Criminal Code, “German Law Journal”, vol. 8, n. 2, 2007, p. 179.

28 Harriet Torry, Andrea Thomas, A Deark Niche Emerges in German Market: Nazi Art, “The Wall Street Journal”, 26 maggio 2015 (link) e [Associated Press], Deutch Art Sleuth Helps Track Down Nazi Art, “Voice of America”, 22 maggio 2015 (link).

29 Torry, Thomas, A Deark Niche Emerges in German Market, cit.

30 Ibidem.

31 Un particolare di questo ritratto è proposto nell’immagine di apertura dell’articolo. Si tratta del ritratto ricamato di Mussolini, opera di Maria Puccini Pucci (Archivio di Stato, Forlì). Cfr. Versari, Doni (a Mussolini), cit.